Art. 8 Modifiche all'art. 1 della legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) 1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 38/1990 e successive modificazioni ed integrazioni dopo le parole: «in attuazione dell'art. 28 dello Statuto della Regione Liguria» sono inserite le seguenti: «e degli articoli 2, punto 5, e 3 della legge 6 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario)».