Art. 8 
 
Modifiche all'art. 1 della legge regionale 19 dicembre  1990,  n.  38
(Testo  unico  delle  norme  in  materia  di   funzionamento   e   di
           assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) 
 
    1. Al comma  1  dell'art.  1  della  legge  regionale  38/1990  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni  dopo  le   parole:   «in
attuazione dell'art. 28 dello Statuto  della  Regione  Liguria»  sono
inserite le seguenti: «e degli articoli 2, punto 5, e 3 della legge 6
dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei  consigli
regionali delle regioni a statuto ordinario)».