Art. 9 Interpretazione autentica del comma 3 dell'art. 5-bis della legge regionale 38/1990 1. Le disposizioni di cui all'art. 5-bis, comma 3, della legge regionale 38/1990 e successive modificazioni ed integrazioni si interpretano nel senso che le medesime hanno effetto a partire dalle progressioni economiche orizzontali effettuate nell'anno 2008. In tal caso risulta applicabile il disposto di cui all'art. 29, comma 5-duodecies, della legge regionale 25/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 28 giugno 2011 BURLANDO (Omissis).