Art. 9 
 
Interpretazione autentica del comma 3  dell'art.  5-bis  della  legge
                          regionale 38/1990 
 
    1. Le disposizioni di cui all'art. 5-bis, comma  3,  della  legge
regionale 38/1990  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni  si
interpretano nel senso che le medesime hanno effetto a partire  dalle
progressioni economiche orizzontali effettuate nell'anno 2008. In tal
caso risulta applicabile  il  disposto  di  cui  all'art.  29,  comma
5-duodecies, della legge regionale 25/2006 e successive modificazioni
ed integrazioni. 
    La presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione. 
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Liguria. 
      Genova, 28 giugno 2011 
 
                              BURLANDO 
 
(Omissis).