Art. 10 Integrazione alla legge regionale n. 3/1998 1. Dopo l' art. 12 della legge regionale n. 3/1998 sono inseriti i seguenti: «Art. 12-bis (Elenco regionale dei candidati idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie). - 1. La Giunta regionale istituisce, entro il 31 maggio 2012, l'elenco regionale dei candidati idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie regionali. L'elenco degli idonei e' aggiornato ogni due anni ed e' pubblicato nel sito internet e nel Bollettino ufficiale della Regione. 2. Ai fini dell'inserimento nell'elenco dei candidati idonei, la Giunta regionale definisce con specifico atto i criteri per la verifica dei requisiti di cui all' art. 3-bis del decreto legislativo n. 502/1992 e puo' prevedere specifici titoli e attestazioni comprovanti una qualificata formazione ed attivita' professionale di direzione tecnica o amministrativa rispetto all'incarico da ricoprire. 3. La Giunta regionale disciplina con specifico atto i contenuti e i termini degli avvisi pubblici finalizzati all'istituzione e all'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1. «Art. 12-ter (Valutazione dell'attivita' del direttore generale). - 1. La Giunta regionale disciplina le modalita' e i criteri per la valutazione dell'attivita' del direttore generale in riferimento alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza, con cadenza annuale, in termini di efficacia e di efficienza, dei risultati di gestione conseguiti in riferimento agli indirizzi e agli obiettivi fissati nel piano sanitario regionale, nel Documento regionale annuale di programmazione e agli altri atti di indirizzo emanati dalla Regione. 2. La Giunta regionale per i procedimenti di cui al presente articolo si avvale del supporto tecnico delle proprie strutture anche attraverso l'istituzione con specifico atto di un apposito organismo di valutazione. La Giunta regionale con l'atto istitutivo stabilisce la composizione ed il funzionamento dell'organismo di valutazione. 3. Le strutture di valutazione di cui al comma 2 provvedono a: a) svolgere funzioni istruttorie per individuare gli obiettivi di mandato da assegnare ai direttori generali nonche' i profili di valutazione degli stessi; b) predisporre, ai fini delle verifiche annuali e di fine mandato, una relazione istruttoria sui risultati di gestione conseguiti dai direttori generali con riguardo agli obiettivi assegnati. 4. La Giunta regionale ai fini della valutazione dell'attivita' del direttore generale acquisisce preventivamente i pareri di cui all'art. 5, comma 4, lettera c). Per le aziende ospedaliere il parere e' reso dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria regionale. 5. La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio regionale una relazione sulla valutazione dell'attivita' dei direttori generali, unitamente ai pareri di cui al comma 4. 6. All'esito della verifica di cui al presente articolo la Giunta regionale dispone, con provvedimento motivato, la conferma dell'incarico o la risoluzione del contratto. «Art. 12-quater (Decadenza e revoca del direttore generale). - 1. La Giunta regionale puo' dichiarare la decadenza e la revoca del direttore generale. La pronuncia della decadenza e della revoca comportano la risoluzione del contratto dello stesso. 2. Costituiscono causa di decadenza e revoca oltre a quanto previsto agli articoli 3 e 3-bis del decreto legislativo n. 502/1992 : a) l'insorgenza di un grave disavanzo d'esercizio, tale da costituire pregiudizio all'equilibrio economico dell'azienda; b) il mancato rispetto delle direttive vincolanti emanate dalla Regione; c) la mancata realizzazione degli obiettivi contenuti negli atti di programmazione regionale, allorche' gli stessi prevedano espressamente tale sanzione in caso di inadempienza; d) l'esito negativo della valutazione di cui all'art. 12-ter; e) la mancata rimozione delle incompatibilita' di cui all'art. 12, comma 5. f) la grave violazione dei principi di buon andamento e di imparzialita' dell'amministrazione o altri gravi motivi anche su segnalazione della Commissione consiliare competente in materia di sanita'. 3. La Giunta regionale in caso di decadenza, di revoca del direttore generale o di vacanza dell'ufficio, in via temporanea fino alla data di stipula del contratto del nuovo direttore, attribuisce le funzioni al direttore amministrativo o al direttore sanitario, ovvero procede alla nomina di un commissario straordinario in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per la nomina a direttore generale.».