Art. 10 
 
             Integrazione alla legge regionale n. 3/1998 
 
    1. Dopo l' art. 12 della legge regionale n. 3/1998 sono  inseriti
i seguenti: 
    «Art. 12-bis (Elenco regionale dei candidati idonei  alla  nomina
di direttore generale  delle  aziende  sanitarie).  -  1.  La  Giunta
regionale istituisce, entro il 31 maggio 2012, l'elenco regionale dei
candidati idonei alla nomina  di  direttore  generale  delle  aziende
sanitarie regionali. L'elenco degli idonei  e'  aggiornato  ogni  due
anni ed e' pubblicato nel sito internet e  nel  Bollettino  ufficiale
della Regione. 
    2. Ai fini dell'inserimento nell'elenco dei candidati idonei,  la
Giunta regionale definisce  con  specifico  atto  i  criteri  per  la
verifica dei requisiti di cui all' art. 3-bis del decreto legislativo
n.  502/1992  e  puo'  prevedere  specifici  titoli  e   attestazioni
comprovanti una qualificata formazione ed attivita' professionale  di
direzione  tecnica  o   amministrativa   rispetto   all'incarico   da
ricoprire. 
    3. La Giunta regionale disciplina con specifico atto i  contenuti
e i termini  degli  avvisi  pubblici  finalizzati  all'istituzione  e
all'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1. 
    «Art.   12-ter    (Valutazione   dell'attivita'   del   direttore
generale). - 1. La Giunta  regionale  disciplina  le  modalita'  e  i
criteri per la valutazione dell'attivita' del direttore  generale  in
riferimento alla garanzia dei livelli essenziali di  assistenza,  con
cadenza annuale,  in  termini  di  efficacia  e  di  efficienza,  dei
risultati di gestione conseguiti in riferimento agli indirizzi e agli
obiettivi  fissati  nel  piano  sanitario  regionale,  nel  Documento
regionale annuale di programmazione e agli altri  atti  di  indirizzo
emanati dalla Regione. 
    2. La Giunta regionale per i  procedimenti  di  cui  al  presente
articolo si avvale del supporto tecnico delle proprie strutture anche
attraverso l'istituzione con specifico atto di un apposito  organismo
di valutazione. La Giunta regionale con l'atto istitutivo  stabilisce
la composizione ed il funzionamento dell'organismo di valutazione. 
    3. Le strutture di valutazione di cui al comma 2 provvedono a: 
      a) svolgere funzioni istruttorie per individuare gli  obiettivi
di mandato da assegnare ai direttori generali nonche'  i  profili  di
valutazione degli stessi; 
      b) predisporre, ai fini  delle  verifiche  annuali  e  di  fine
mandato,  una  relazione  istruttoria  sui  risultati   di   gestione
conseguiti  dai  direttori  generali  con  riguardo  agli   obiettivi
assegnati. 
    4. La Giunta regionale ai fini della  valutazione  dell'attivita'
del direttore generale acquisisce preventivamente  i  pareri  di  cui
all'art. 5, comma 4, lettera c). Per le aziende ospedaliere il parere
e' reso dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e
socio sanitaria regionale. 
    5.  La  Giunta  regionale  trasmette  annualmente  al   Consiglio
regionale  una  relazione  sulla   valutazione   dell'attivita'   dei
direttori generali, unitamente ai pareri di cui al comma 4. 
    6. All'esito della verifica di cui al presente articolo la Giunta
regionale  dispone,   con   provvedimento   motivato,   la   conferma
dell'incarico o la risoluzione del contratto. 
    «Art. 12-quater (Decadenza e revoca del direttore generale). - 1.
La Giunta regionale puo' dichiarare la  decadenza  e  la  revoca  del
direttore generale. La  pronuncia  della  decadenza  e  della  revoca
comportano la risoluzione del contratto dello stesso. 
    2. Costituiscono causa di  decadenza  e  revoca  oltre  a  quanto
previsto agli articoli 3 e 3-bis del decreto legislativo n.  502/1992
: 
      a) l'insorgenza di un  grave  disavanzo  d'esercizio,  tale  da
costituire pregiudizio all'equilibrio economico dell'azienda; 
      b) il mancato rispetto delle direttive vincolanti emanate dalla
Regione; 
      c) la mancata realizzazione  degli  obiettivi  contenuti  negli
atti di programmazione  regionale,  allorche'  gli  stessi  prevedano
espressamente tale sanzione in caso di inadempienza; 
      d) l'esito negativo della valutazione di cui all'art. 12-ter; 
      e) la mancata rimozione delle incompatibilita' di cui  all'art.
12, comma 5. 
      f) la grave violazione dei principi  di  buon  andamento  e  di
imparzialita' dell'amministrazione o  altri  gravi  motivi  anche  su
segnalazione della Commissione consiliare competente  in  materia  di
sanita'. 
    3. La Giunta regionale  in  caso  di  decadenza,  di  revoca  del
direttore generale o di vacanza dell'ufficio, in via temporanea  fino
alla data di stipula del contratto del nuovo  direttore,  attribuisce
le funzioni al direttore amministrativo  o  al  direttore  sanitario,
ovvero  procede  alla  nomina  di  un  commissario  straordinario  in
possesso dei requisiti previsti dalla  legislazione  vigente  per  la
nomina a direttore generale.».