Art. 11 Sostituzione dell'art. 32 1. L' art. 32 della legge regionale n. 3/1998 e' sostituito dal seguente: «Art. 32 (Controllo della Regione). - 1. La Giunta regionale esercita il controllo sulle aziende sanitarie regionali anche ai sensi dell' art. 4, comma 8 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), mediante: a) la valutazione della congruita', rispetto alle indicazioni del piano sanitario regionale, alle direttive vincolanti regionali e alle risorse assegnate, dei seguenti atti: 1) bilancio preventivo annuale e relative variazioni; 2) bilancio pluriennale di previsione; 3) bilancio di esercizio; 4) istituzione di nuovi servizi; 5) proposta di copertura delle perdite e per il riequilibrio della situazione economica; 6) dotazione organica complessiva del personale; 7) deliberazioni di programmi di spesa pluriennali, con esclusivo riferimento alle spese di investimento. Non sono considerati impegni pluriennali quelli riferiti a spese il cui impegno non ecceda i dodici mesi; b) l'attivita' ispettiva, di vigilanza e di controllo ai sensi della legge 26 aprile 1982, n. 181 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1982)); c) la nomina, previa diffida a provvedere entro il termine di trenta giorni, di commissari ad acta per i provvedimenti non adottati entro i termini stabiliti e le modalita' prescritte per legge e per atti amministrativi di programmazione generale. 2. Il termine per l'esercizio del controllo sugli atti delle aziende sanitarie regionali e' di quaranta giorni dal ricevimento dell'atto ed e' interrotto, per una sola volta, a seguito di richiesta di chiarimenti o integrazione della documentazione. Il termine ricomincia a decorrere dal giorno successivo alla produzione dei chiarimenti richiesti o alla presentazione dei documenti integrativi. 3. Nel caso di mancata pronuncia della Giunta regionale entro il termine di cui al comma 2, l'atto soggetto a controllo si intende approvato. 4. Il termine per l'esercizio del controllo e' sospeso dal 1 al 31 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio di ciascun anno, fatte salve le ipotesi di particolare necessita' ed urgenza. 5. Le modalita' per l'esercizio del controllo sugli atti delle Aziende sanitarie sono disciplinate dal regolamento regionale 17 gennaio 2006, n. 1 (Modalita' di esercizio del controllo regionale sugli atti delle aziende sanitarie). 6. Il controllo sulle deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'Istituto zooprofilattico dell'Umbria e delle Marche, previsto dall' art. 20 della legge regionale 19 febbraio 1997, n. 5 (Norme per la organizzazione e la gestione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche), viene esercitato dalla Giunta regionale dell'Umbria con le modalita' di cui al presente articolo. 7. Gli atti ed i provvedimenti assunti dal direttore generale per le aziende sanitarie regionali e dal consiglio d'amministrazione per l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche sono pubblicati nel sito istituzionale dell'azienda sanitaria o dell'istituto, secondo le modalita' e i limiti previsti dall'ordinamento vigente in materia di pubblicita' degli atti. Gli atti non soggetti a controllo sono esecutivi dal giorno della loro pubblicazione nel sito istituzionale, salvo diversa espressa disposizione. L'esecutivita' degli atti di cui al comma 1, lettera a), e' subordinata all'esito positivo del controllo regionale ovvero alla mancata pronuncia della Giunta regionale entro il termine di cui al comma 2.».