Art. 11 
 
                      Sostituzione dell'art. 32 
 
    1. L' art. 32 della legge regionale n. 3/1998 e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 32 (Controllo della Regione).  -  1.  La  Giunta  regionale
esercita il controllo sulle  aziende  sanitarie  regionali  anche  ai
sensi dell' art. 4, comma 8 della legge  30  dicembre  1991,  n.  412
(Disposizioni in materia di finanza pubblica), mediante: 
      a) la valutazione della congruita', rispetto  alle  indicazioni
del piano sanitario regionale, alle direttive vincolanti regionali  e
alle risorse assegnate, dei seguenti atti: 
        1) bilancio preventivo annuale e relative variazioni; 
        2) bilancio pluriennale di previsione; 
        3) bilancio di esercizio; 
        4) istituzione di nuovi servizi; 
        5) proposta di copertura delle perdite e per il  riequilibrio
della situazione economica; 
        6) dotazione organica complessiva del personale; 
        7) deliberazioni  di  programmi  di  spesa  pluriennali,  con
esclusivo  riferimento  alle  spese   di   investimento.   Non   sono
considerati impegni  pluriennali  quelli  riferiti  a  spese  il  cui
impegno non ecceda i dodici mesi; 
      b) l'attivita' ispettiva, di vigilanza e di controllo ai  sensi
della legge 26 aprile 1982, n. 181 (Disposizioni  per  la  formazione
del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria
1982)); 
      c) la nomina, previa diffida a provvedere entro il  termine  di
trenta giorni, di commissari ad acta per i provvedimenti non adottati
entro i termini stabiliti e le modalita' prescritte per legge  e  per
atti amministrativi di programmazione generale. 
    2. Il termine per l'esercizio  del  controllo  sugli  atti  delle
aziende sanitarie regionali e' di  quaranta  giorni  dal  ricevimento
dell'atto ed  e'  interrotto,  per  una  sola  volta,  a  seguito  di
richiesta di chiarimenti  o  integrazione  della  documentazione.  Il
termine ricomincia a decorrere dal giorno successivo alla  produzione
dei  chiarimenti  richiesti  o  alla  presentazione   dei   documenti
integrativi. 
    3. Nel caso di mancata pronuncia della Giunta regionale entro  il
termine di cui al comma 2, l'atto soggetto  a  controllo  si  intende
approvato. 
    4. Il termine per l'esercizio del controllo e' sospeso dal  1  al
31 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio di ciascun anno, fatte salve
le ipotesi di particolare necessita' ed urgenza. 
    5. Le modalita' per l'esercizio del controllo  sugli  atti  delle
Aziende sanitarie sono  disciplinate  dal  regolamento  regionale  17
gennaio 2006, n. 1 (Modalita' di esercizio  del  controllo  regionale
sugli atti delle aziende sanitarie). 
    6.  Il   controllo   sulle   deliberazioni   del   Consiglio   di
amministrazione dell'Istituto  zooprofilattico  dell'Umbria  e  delle
Marche, previsto dall' art. 20  della  legge  regionale  19  febbraio
1997, n. 5 (Norme per la organizzazione e la  gestione  dell'Istituto
zooprofilattico  sperimentale  dell'Umbria  e  delle  Marche),  viene
esercitato dalla Giunta regionale dell'Umbria con le modalita' di cui
al presente articolo. 
    7. Gli atti ed i provvedimenti assunti dal direttore generale per
le aziende sanitarie regionali e dal consiglio d'amministrazione  per
l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria  e  delle  Marche
sono pubblicati  nel  sito  istituzionale  dell'azienda  sanitaria  o
dell'istituto,   secondo   le   modalita'   e   i   limiti   previsti
dall'ordinamento vigente in materia di pubblicita'  degli  atti.  Gli
atti non soggetti a controllo sono esecutivi dal  giorno  della  loro
pubblicazione  nel  sito  istituzionale,   salvo   diversa   espressa
disposizione. L'esecutivita' degli atti di cui al  comma  1,  lettera
a), e' subordinata all'esito positivo del controllo regionale  ovvero
alla mancata pronuncia della Giunta regionale entro il termine di cui
al comma 2.».