Art. 2 
 
                 Esclusivita' del rapporto di lavoro 
 
    1. Gli incarichi di direzione di struttura semplice  o  complessa
conferiti ai dirigenti del ruolo  sanitario  del  servizio  sanitario
regionale implicano il rapporto di lavoro esclusivo  ai  sensi  dell'
art. 15-quinquies, comma 5 del decreto-legislativo n. 502/1992. 
    2. Gli incarichi di direzione di struttura semplice  o  complessa
del servizio sanitario regionale, nonche'  la  responsabilita'  e  la
gestione dei programmi di cui  all'  art.  5,  comma  4  del  decreto
legislativo 21 dicembre 1999, n. 517  (Disciplina  dei  rapporti  fra
Servizio sanitario nazionale ed universita', a  norma  dell'  art.  6
della legge n. 30 novembre 1998, n. 419), conferiti  a  professori  e
ricercatori universitari, implicano un rapporto di lavoro esclusivo. 
    3. Il dirigente titolare di uno degli incarichi di cui ai commi 1
e 2, che opta per il rapporto di lavoro non esclusivo ai sensi  dell'
art. 15-quater, comma 4 del decreto legislativo n.  502/1992,  decade
automaticamente dall'incarico.