Art. 2 Esclusivita' del rapporto di lavoro 1. Gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa conferiti ai dirigenti del ruolo sanitario del servizio sanitario regionale implicano il rapporto di lavoro esclusivo ai sensi dell' art. 15-quinquies, comma 5 del decreto-legislativo n. 502/1992. 2. Gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa del servizio sanitario regionale, nonche' la responsabilita' e la gestione dei programmi di cui all' art. 5, comma 4 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed universita', a norma dell' art. 6 della legge n. 30 novembre 1998, n. 419), conferiti a professori e ricercatori universitari, implicano un rapporto di lavoro esclusivo. 3. Il dirigente titolare di uno degli incarichi di cui ai commi 1 e 2, che opta per il rapporto di lavoro non esclusivo ai sensi dell' art. 15-quater, comma 4 del decreto legislativo n. 502/1992, decade automaticamente dall'incarico.