Art. 3 
 
                             Indennita' 
 
    1. L'indennita' di esclusivita' del rapporto di  lavoro  prevista
dai contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza medica e
veterinaria  del  servizio  sanitario  nazionale  e  della  dirigenza
sanitaria e' erogata unicamente al personale con rapporto  di  lavoro
esclusivo.