Art. 4 Incarico di direzione di struttura complessa a dirigenti del ruolo sanitario 1. L'incarico di direzione di struttura complessa e' attribuito dal direttore generale dell'Azienda sanitaria competente, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell' art. 15-ter del decreto legislativo n. 502/1992, alla dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale e alla dirigenza sanitaria in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale), nel limite del numero stabilito nell'atto aziendale e sulla base della preventiva autorizzazione della Giunta regionale di cui al comma 6. 2. Il direttore generale, sentito il collegio di direzione, prima della nomina della commissione di cui all' art. 5, tenuto conto degli indirizzi della programmazione regionale e aziendale, nonche' dei programmi da realizzare, definisce le specificita' della struttura complessa oggetto di conferimento dell'incarico, sotto il profilo del governo clinico, tecnico-scientifico e manageriale e le comunica alla commissione al fine della individuazione dei candidati idonei. 3. Il direttore generale, sulla base di una rosa di tre candidati risultati idonei ai sensi dell' art. 6, commi 5 e 6, provvede, con atto motivato, all'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa. 4. Il rapporto di lavoro del direttore di struttura complessa con l'azienda sanitaria e' regolato da contratto di diritto privato che stabilisce anche la durata dell'incarico, comunque non inferiore a cinque anni e non superiore a sette anni. L'incarico puo' essere rinnovato, con atto motivato del direttore generale, per lo stesso periodo o per un periodo piu' breve. 5. La durata dell'incarico puo' essere inferiore a cinque anni se coincide con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento a riposo dell'interessato. 6. La copertura del posto di direttore di struttura complessa e' sottoposta a preventiva autorizzazione della Giunta regionale. L'autorizzazione tiene conto della coerenza della richiesta con la programmazione regionale e attuativa locale della rete dei servizi e delle attivita' sanitarie nonche' della strategicita' della struttura rispetto alla mission aziendale. 7. La procedura per l'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa deve concludersi entro dodici mesi dalla data del provvedimento di autorizzazione di cui al comma 6. 8. L'atto di conferimento dell'incarico di direzione di struttura complessa e il curriculum del dirigente a cui e' stato attribuito il relativo incarico sono pubblicati nel sito internet dell'Azienda sanitaria interessata al conferimento dell'incarico.