Art. 4 
 
Incarico di direzione di struttura complessa a  dirigenti  del  ruolo
                              sanitario 
 
    1. L'incarico di direzione di struttura complessa  e'  attribuito
dal direttore  generale  dell'Azienda  sanitaria  competente,  previo
avviso  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana ai sensi  dell'  art.  15-ter  del  decreto  legislativo  n.
502/1992, alla dirigenza medica e veterinaria del servizio  sanitario
nazionale e alla dirigenza sanitaria in possesso dei requisiti di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,  n.  484
(Regolamento recante la determinazione dei  requisiti  per  l'accesso
alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri  per
l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del  ruolo
sanitario del Servizio sanitario nazionale), nel  limite  del  numero
stabilito  nell'atto  aziendale  e  sulla   base   della   preventiva
autorizzazione della Giunta regionale di cui al comma 6. 
    2. Il direttore generale, sentito il collegio di direzione, prima
della nomina della commissione di cui all' art. 5, tenuto conto degli
indirizzi della programmazione regionale  e  aziendale,  nonche'  dei
programmi da realizzare, definisce le  specificita'  della  struttura
complessa oggetto di conferimento dell'incarico, sotto il profilo del
governo clinico, tecnico-scientifico e manageriale e le comunica alla
commissione al fine della individuazione dei candidati idonei. 
    3. Il direttore generale, sulla base di una rosa di tre candidati
risultati idonei ai sensi dell' art. 6, commi 5 e  6,  provvede,  con
atto  motivato,  all'attribuzione  dell'incarico  di   direzione   di
struttura complessa. 
    4. Il rapporto di lavoro del direttore di struttura complessa con
l'azienda sanitaria e' regolato da contratto di diritto  privato  che
stabilisce anche la durata dell'incarico, comunque  non  inferiore  a
cinque anni e non superiore a  sette  anni.  L'incarico  puo'  essere
rinnovato, con atto motivato del direttore generale,  per  lo  stesso
periodo o per un periodo piu' breve. 
    5. La durata dell'incarico puo' essere inferiore a cinque anni se
coincide con il conseguimento del limite di eta' per il  collocamento
a riposo dell'interessato. 
    6. La copertura del posto di direttore di struttura complessa  e'
sottoposta  a  preventiva  autorizzazione  della  Giunta   regionale.
L'autorizzazione tiene conto della coerenza della  richiesta  con  la
programmazione regionale e attuativa locale della rete dei servizi  e
delle attivita' sanitarie nonche' della strategicita' della struttura
rispetto alla mission aziendale. 
    7. La procedura per l'attribuzione dell'incarico di direzione  di
struttura complessa deve concludersi entro dodici mesi dalla data del
provvedimento di autorizzazione di cui al comma 6. 
    8. L'atto di conferimento dell'incarico di direzione di struttura
complessa e il curriculum del dirigente a cui e' stato attribuito  il
relativo incarico sono  pubblicati  nel  sito  internet  dell'Azienda
sanitaria interessata al conferimento dell'incarico.