Art. 6 
 
                  Compiti della commissione tecnica 
 
    1. La commissione tecnica accerta l'idoneita' dei candidati sulla
base del colloquio e della valutazione del  curriculum  professionale
ai sensi dell' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
484/1997. 
    2. La commissione tecnica, prima di procedere al colloquio e alla
valutazione del curriculum professionale,  stabilisce  i  criteri  di
valutazione tenuto conto delle specificita' di cui all' art. 4, comma
2 . 
    3. Al termine del colloquio e della valutazione  del  curriculum,
la commissione tecnica accerta l'idoneita' del candidato  sulla  base
di una valutazione complessiva. 
    4.  Nella  valutazione   dei   candidati   la   commissione,   in
particolare, tiene conto: 
      a) delle competenze tecnico-professionali necessarie a svolgere
l'incarico; 
      b) della casistica trattata nei precedenti incarichi misurabile
in termini di volumi e complessita'; 
      c) dello scenario organizzativo in cui ha operato il candidato; 
      d) dei ruoli di responsabilita' precedentemente  rivestiti  dal
candidato; 
      e) della continuita' e rilevanza dell'attivita' pubblicistica e
di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi; 
      f) dei risultati ottenuti nel corso dei precedenti incarichi; 
      g) della proposta del candidato in merito alla  gestione  della
struttura complessa finalizzata all'innovazione  e  al  miglioramento
dell'organizzazione della struttura stessa e alla soddisfazione degli
utenti. 
    5. La commissione tecnica, accertata l'idoneita'  del  candidato,
redige una relazione comprovante l'idoneita' dello stesso. 
    6. La commissione tecnica,  con  proposta  motivata,  sulla  base
della valutazione complessiva, individua, tra  i  soggetti  risultati
idonei, una  rosa  di  tre  candidati,  all'interno  della  quale  il
direttore generale sceglie il candidato a cui  attribuire  l'incarico
di direzione di struttura complessa. 
    7. La commissione tecnica, al termine  della  propria  attivita',
rimette entro e non oltre giorni tre la relazione di cui al  comma  5
ed il curriculum professionale dei candidati  risultati  idonei  alla
direzione amministrativa, la  quale  provvede  alla  loro  tempestiva
pubblicazione nel sito internet aziendale.