Art. 7 
 
                      Modificazione all' art. 8 
 
    1. Dopo il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale  20  gennaio
1998,  n.  3  (Ordinamento  del  sistema  sanitario  regionale)  sono
aggiunti i seguenti: 
      «2-bis. Le unita' sanitarie locali  di  cui  al  comma  1  sono
costituite in aziende dotate di  personalita'  giuridica  pubblica  e
autonomia imprenditoriale. 
      2-ter.  L'organizzazione  e  il  funzionamento  delle   aziende
sanitarie sono disciplinati con l'atto aziendale di  diritto  privato
di cui all' art. 4 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 29  (Prime
disposizioni di recepimento del decreto legislativo 19  giugno  1999,
n. 229, concernente: "Norme per  la  razionalizzazione  del  Servizio
sanitario nazionale, a norma dell' art. 1  della  legge  30  novembre
1999,  n.  419'',  d'integrazione   e   modificazione   del   decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).».