Art. 7 Modificazione all' art. 8 1. Dopo il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale) sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Le unita' sanitarie locali di cui al comma 1 sono costituite in aziende dotate di personalita' giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale. 2-ter. L'organizzazione e il funzionamento delle aziende sanitarie sono disciplinati con l'atto aziendale di diritto privato di cui all' art. 4 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 29 (Prime disposizioni di recepimento del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, concernente: "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell' art. 1 della legge 30 novembre 1999, n. 419'', d'integrazione e modificazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).».