Art. 9 
 
                     Sostituzione dell' art. 12 
 
    1. L' art. 12 della legge regionale n. 3/1998 e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 12 (Direttore generale: nomina e rapporto di lavoro). -  1.
Il  direttore  generale  e'  nominato  dal  Presidente  della  Giunta
regionale,  su  conforme  deliberazione  della  Giunta  stessa,   tra
soggetti che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di eta',
in possesso dei requisiti previsti  all'  art.  3-bis,  comma  3  del
decreto legislativo n. 502/1992, iscritti nell'elenco di cui all'art.
12-bis. 
    2. Il direttore generale e' il rappresentante legale dell'azienda
sanitaria ed e' responsabile della gestione complessiva della stessa.
Il rapporto di lavoro del direttore generale e' esclusivo. 
    3. La nomina del direttore  generale  delle  aziende  ospedaliere
nelle quali insiste la prevalenza del corso di laurea in  medicina  e
chirurgia  e'  subordinata  alla  previa  intesa   con   il   Rettore
dell'Universita'  degli  studi  di  Perugia.  L'intesa   si   intende
acquisita decorsi tre giorni dal ricevimento  da  parte  del  Rettore
della proposta  regionale  senza  che  pervenga  formale  e  motivato
diniego da parte del Rettore stesso. 
    4. L'efficacia  della  nomina  e'  subordinata  alla  stipula  di
apposito contratto di diritto privato tra il Presidente della  Giunta
regionale ed il direttore generale, di durata  non  inferiore  a  tre
anni e non superiore a cinque anni. 
    La durata degli incarichi di Direzione generale e'  di  norma  la
stessa per tutte le aziende sanitarie. Il  contratto  e'  redatto  in
osservanza delle norme del libro V  Titolo  III  del  codice  civile,
secondo uno schema tipo adottato dalla Giunta regionale. 
    5. Il rilievo di eventuali  incompatibilita'  e'  contestato,  in
qualunque momento, dalla Giunta regionale al  direttore  generale  il
quale,  entro  dieci  giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione,
provvede a rimuoverne le cause, dandone notizia alla  Giunta  stessa;
decorso tale termine senza che  le  cause  siano  state  rimosse,  il
direttore generale e' dichiarato decaduto. 
    6. Prima della scadenza del contratto, la  Giunta  regionale  con
delibera motivata contenente la valutazione positiva dell'operato del
direttore generale puo' procedere alla conferma dell'incarico con  la
stipula di un nuovo contratto nel  rispetto  di  quanto  previsto  al
comma 7, ovvero prorogare per un periodo  non  superiore  a  sessanta
giorni il contratto in scadenza. 
    7.  Le  funzioni  di  direttore  generale  non   possono   essere
esercitate per un periodo superiore ai dieci anni. 
    8. La Giunta regionale puo'  modificare,  per  motivate  esigenze
organizzative e gestionali, la sede di assegnazione  degli  incarichi
gia'  conferiti  a  direttori  generali  di  aziende  sanitarie.   La
mobilita'  interaziendale  non  comporta  ulteriori   variazioni   al
contratto originario, fatta salva la sede di  assegnazione  riportata
nell'atto di accettazione. 
    La mancata accettazione della  variazione  di  sede  comporta  la
risoluzione del contratto. 
    9. Il direttore generale, entro diciotto mesi  dalla  data  della
nomina, ha l'obbligo di produrre l'attestato di frequenza  del  corso
di formazione in materia di  sanita'  pubblica  e  di  organizzazione
sanitaria di cui all' art. 3-bis del decreto legislativo n. 502/1992,
pena la decadenza automatica dall'incarico. 
    10. Ai fini della nomina del  direttore  generale  delle  aziende
sanitarie  non  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  alla  legge
regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza
regionale e della proroga degli organi amministrativi). ».