Art. 9 Sostituzione dell' art. 12 1. L' art. 12 della legge regionale n. 3/1998 e' sostituito dal seguente: «Art. 12 (Direttore generale: nomina e rapporto di lavoro). - 1. Il direttore generale e' nominato dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, tra soggetti che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di eta', in possesso dei requisiti previsti all' art. 3-bis, comma 3 del decreto legislativo n. 502/1992, iscritti nell'elenco di cui all'art. 12-bis. 2. Il direttore generale e' il rappresentante legale dell'azienda sanitaria ed e' responsabile della gestione complessiva della stessa. Il rapporto di lavoro del direttore generale e' esclusivo. 3. La nomina del direttore generale delle aziende ospedaliere nelle quali insiste la prevalenza del corso di laurea in medicina e chirurgia e' subordinata alla previa intesa con il Rettore dell'Universita' degli studi di Perugia. L'intesa si intende acquisita decorsi tre giorni dal ricevimento da parte del Rettore della proposta regionale senza che pervenga formale e motivato diniego da parte del Rettore stesso. 4. L'efficacia della nomina e' subordinata alla stipula di apposito contratto di diritto privato tra il Presidente della Giunta regionale ed il direttore generale, di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni. La durata degli incarichi di Direzione generale e' di norma la stessa per tutte le aziende sanitarie. Il contratto e' redatto in osservanza delle norme del libro V Titolo III del codice civile, secondo uno schema tipo adottato dalla Giunta regionale. 5. Il rilievo di eventuali incompatibilita' e' contestato, in qualunque momento, dalla Giunta regionale al direttore generale il quale, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, provvede a rimuoverne le cause, dandone notizia alla Giunta stessa; decorso tale termine senza che le cause siano state rimosse, il direttore generale e' dichiarato decaduto. 6. Prima della scadenza del contratto, la Giunta regionale con delibera motivata contenente la valutazione positiva dell'operato del direttore generale puo' procedere alla conferma dell'incarico con la stipula di un nuovo contratto nel rispetto di quanto previsto al comma 7, ovvero prorogare per un periodo non superiore a sessanta giorni il contratto in scadenza. 7. Le funzioni di direttore generale non possono essere esercitate per un periodo superiore ai dieci anni. 8. La Giunta regionale puo' modificare, per motivate esigenze organizzative e gestionali, la sede di assegnazione degli incarichi gia' conferiti a direttori generali di aziende sanitarie. La mobilita' interaziendale non comporta ulteriori variazioni al contratto originario, fatta salva la sede di assegnazione riportata nell'atto di accettazione. La mancata accettazione della variazione di sede comporta la risoluzione del contratto. 9. Il direttore generale, entro diciotto mesi dalla data della nomina, ha l'obbligo di produrre l'attestato di frequenza del corso di formazione in materia di sanita' pubblica e di organizzazione sanitaria di cui all' art. 3-bis del decreto legislativo n. 502/1992, pena la decadenza automatica dall'incarico. 10. Ai fini della nomina del direttore generale delle aziende sanitarie non si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi). ».