Art. 2 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
    1. Alla  copertura  della  spesa  per  gli  interventi  a  carico
dell'esercizio 2011, derivanti dall'articolo 1 della presente legge e
stimati nella misura di 20.000 euro, si fa fronte  con  le  quote  di
stanziamento  ancora  disponibili  sulla  UPB  01115   del   bilancio
provinciale 2011. 
    2. La spesa  a  carico  dei  successivi  esercizi  finanziari  e'
stabilita con la legge finanziaria annuale.