Art. 3 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. La presente legge entra in vigore il  giorno  successivo  alla
sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Provincia. 
      Bolzano, 19 luglio 2011 
 
                             Durnwalder