(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
  della Regione Molise n. 25 - Parte prima - del 16 settembre 2011) 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
    1. Alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, recante "Norme per
la protezione della fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il  prelievo
venatorio", sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 1 e'  aggiunto  il  seguente  comma:  "6-bis.  La
Regione,  nel  rispetto  dei  principi  e  delle  norme   statali   e
dell'Unione europea, nonche' della  presente  legge,  disciplina  con
regolamento  l'esercizio  dell'attivita'  venatoria  nelle  Zone   di
protezione speciale."; 
    b) all'articolo 12, il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. In
via eccezionale e per la sola riduzione  di  determinate  specie  che
pregiudichino l'equilibrio biologico e la funzionalita' delle oasi di
protezione, le Province, sentito l'I.N.F.S., dispongono  abbattimenti
selettivi. Per le operazioni  di  abbattimento  le  Province  possono
autorizzare persone nominativamente  individuate,  oltre  i  soggetti
previsti all'articolo 29, comma 2."; 
    c) all'articolo 13, il comma 5 e' sostituito  dal  seguente:  "5.
Nelle zone di ripopolamento e cattura le Province  autorizzano  prove
cinofile ad esclusivo  carattere  nazionale  ed  internazionale,  con
divieto di  abbattimento  e  di  immissione  di  fauna  selvatica,  a
condizione che tali prove non arrechino danno alle  colture  agricole
ed alla fauna, che le medesime siano approvate dall'ENCI ed  inserite
nei calendari ufficiali dello stesso Ente."; 
    d) all'articolo 17, il comma 3-bis e'  sostituito  dal  seguente:
"3-bis. Le Province e gli ambiti territoriali di caccia, a parita' di
qualita' e di prezzo offerti,  acquistano  capi  di  fauna  selvatica
prioritariamente   dagli   allevamenti   autorizzati   presenti   nel
territorio regionale avvalendosi del diritto di  prelazione  previsto
al comma 7 dell'articolo 14."; 
    e) all'articolo 22, comma 13, e' aggiunto  il  seguente  periodo:
"Nel  numero  dei  cacciatori  non  residenti  ammissibili  non  sono
calcolati quelli che praticano l'attivita'  venatoria  esclusivamente
nelle    aziende     faunistico-venatorie     e     nelle     aziende
agrituristico-venatorie."; 
    f) all'articolo 23, dopo il comma 2,  e'  aggiunto  il  seguente:
"2-bis. E' fatto assoluto divieto di uso e di detenzione di munizioni
a palla unica o a pallettoni durante il  periodo  di  chiusura  della
caccia alla specie ungulati."; 
    g) all'articolo 32, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Il
proprietario o il conduttore  del  fondo  sono  tenuti  a  denunciare
sollecitamente  i  danni  al  comitato  provinciale  competente   per
territorio, che procede entro  30  giorni,  avvalendosi  dei  tecnici
delle strutture provinciali e con la partecipazione  diretta  di  due
componenti del comitato  stesso,  rappresentanti  rispettivamente  le
associazioni agricole e quelle venatorie, alle  occorrenti  verifiche
anche mediante sopralluoghi ed  ispezioni.  Entro  i  successivi  180
giorni, i tecnici della struttura provinciale provvedono  a  redigere
la perizia estimativa e, previo parere del comitato,  procedono  alla
liquidazione dei danni. Le Province possono riconoscere ai componenti
dei comitati che intervengono nelle verifiche il rimborso delle spese
sostenute per  trasferte,  secondo  il  trattamento  previsto  per  i
dipendenti provinciali con qualifica non dirigenziale,  con  oneri  a
carico del fondo costituito ai sensi del comma 1.".