Art. 10 
 
                     Modificazione all'art. 1 5 
 
    1. Il comma 1 dell'art. 15 della legge regionale  n.  17/2001  e'
sostituito dal seguente: 
      «1. Il  Difensore  civico  entro  il  31  marzo  di  ogni  anno
trasmette al Consiglio regionale una relazione,  nel  rispetto  delle
disposizioni  vigenti  in  materia  di  tutela  dei  dati  personali,
sull'attivita'  svolta  nell'anno  precedente,  contenente  eventuali
proposte di  innovazioni  normative  o  amministrative,  nonche'  una
relazione sull'attivita' svolta in qualita' di  Garante  dei  diritti
delle  persone  sottoposte  a  misure  restrittive   della   liberta'
personale. Le relazioni sono illustrate  dal  Difensore  stesso  alla
Commissione consiliare competente in materia di difesa civica.».