Art. 10 Modificazione all'art. 1 5 1. Il comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 17/2001 e' sostituito dal seguente: «1. Il Difensore civico entro il 31 marzo di ogni anno trasmette al Consiglio regionale una relazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali, sull'attivita' svolta nell'anno precedente, contenente eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative, nonche' una relazione sull'attivita' svolta in qualita' di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della liberta' personale. Le relazioni sono illustrate dal Difensore stesso alla Commissione consiliare competente in materia di difesa civica.».