Art. 12 
 
                      Disposizione transitoria 
 
    1. Le disposizioni di cui all'art. 10-bis della  legge  regionale
n.  17/2001,  inserito  dall'art.  8,  si   applicano   a   decorrere
dall'inizio del mandato del Difensore civico in carica alla  data  di
entrata in vigore della presente legge.