Art. 2 Inserimento dell'art. 2-ter 1. Dopo l'art. 2-bis della legge regionale n. 17/2001, introdotto dall'art. 1, e' inserito il seguente: «Art. 2-ter. Compiti del Difensore civico in qualita' di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della liberta' personale 1. Il Difensore civico svolge le funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della liberta' personale attuate nel territorio regionale, secondo la disciplina stabilita dalla legge sull'ordinamento penitenziario.».