Art. 2 
 
                     Inserimento dell'art. 2-ter 
 
    1. Dopo l'art. 2-bis della legge regionale n. 17/2001, introdotto
dall'art. 1, e' inserito il seguente: 
 
                            «Art. 2-ter. 
   Compiti del Difensore civico in qualita' di Garante dei diritti 
delle  persone  sottoposte  a  misure  restrittive   della   liberta'
                              personale 
 
    1. Il Difensore civico svolge le funzioni di Garante dei  diritti
delle  persone  sottoposte  a  misure  restrittive   della   liberta'
personale attuate nel territorio  regionale,  secondo  la  disciplina
stabilita dalla legge sull'ordinamento penitenziario.».