Art. 5 Modificazioni all'art. 7 1. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 17/2001, le parole: «su atti della» sono sostituite dalle seguenti: «sulla». 2. Dopo il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 17/2001 e' inserito il seguente: «1-bis. Non e', inoltre, eleggibile all'Ufficio del Difensore civico chi abbia ricoperto tale carica per due mandati, indipendentemente dalla durata dei mandati stessi.». 3. Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 17/2001 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La rimozione delle predette cause di incompatibilita' ha luogo entro venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, da parte del Presidente del Consiglio regionale, dell'elezione, pena la dichiarazione di decadenza del Difensore civico da parte del Consiglio regionale.». 4. Al comma 4 dell'art. 7 della legge regionale n. 17/2001, dopo le parole: «o incompatibilita',» sono inserite le seguenti: «d'ufficio o».