Art. 5 
 
                      Modificazioni all'art. 7 
 
    1. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 7 della legge  regionale
n.  17/2001,  le  parole:  «su  atti  della»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «sulla». 
    2. Dopo il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale  n.  17/2001
e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Non e', inoltre, eleggibile all'Ufficio  del  Difensore
civico  chi  abbia   ricoperto   tale   carica   per   due   mandati,
indipendentemente dalla durata dei mandati stessi.». 
    3. Al comma 2 dell'art. 7 della legge  regionale  n.  17/2001  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
      «La rimozione delle predette cause di incompatibilita' ha luogo
entro venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione,  da
parte del Presidente del Consiglio regionale, dell'elezione, pena  la
dichiarazione  di  decadenza  del  Difensore  civico  da  parte   del
Consiglio regionale.». 
    4. Al comma 4 dell'art. 7 della legge regionale n. 17/2001,  dopo
le  parole:  «o  incompatibilita',»  sono   inserite   le   seguenti:
«d'ufficio o».