Art. 7 Modificazione all'art. 10 1. Dopo il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 17/2001, e' aggiunto il seguente: «2-bis. L'Ufficio di Presidenza, sentite le esigenze del Difensore civico, stabilisce i criteri e le modalita' per l'acquisizione di beni, servizi e supporti funzionali all'esercizio delle attivita' del Difensore civico, nonche' per l'attivazione delle coperture assicurative, in misura comunque non superiore a quanto previsto per i consiglieri regionali.».