Art. 7 
 
                      Modificazione all'art. 10 
 
    1. Dopo il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 17/2001,
e' aggiunto il seguente: 
      «2-bis.  L'Ufficio  di  Presidenza,  sentite  le  esigenze  del
Difensore  civico,  stabilisce  i  criteri   e   le   modalita'   per
l'acquisizione di beni, servizi e supporti  funzionali  all'esercizio
delle attivita' del Difensore civico, nonche' per l'attivazione delle
coperture assicurative, in misura comunque  non  superiore  a  quanto
previsto per i consiglieri regionali.».