Art. 2 Norma transitoria 1. In prima applicazione della presente legge la durata in carica del Difensore civico/della Difensora civica in carica e' limitata alla legislatura in corso, indipendentemente dalla data della sua elezione. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge della Provincia. Bolzano, 19 settembre 2011 DURNWALDER