Art. 2 
 
                          Norma transitoria 
 
    1. In prima applicazione della presente legge la durata in carica
del Difensore civico/della Difensora civica  in  carica  e'  limitata
alla legislatura in corso, indipendentemente  dalla  data  della  sua
elezione. 
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare, come legge della Provincia. 
      Bolzano, 19 settembre 2011 
 
                             DURNWALDER