Art. 2 Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 49/2009 1. Alla lettera f) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 49/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, prima dell'ultimo periodo e' inserito il seguente: «Nel caso dei mutamenti di destinazione d'uso di cui all'art. 3, comma 1-bis, deve utilizzarsi il metodo dell'altezza media ponderale dei fronti fuori terra di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), applicato alle porzioni di costruzione oggetto di mutamento di destinazione d'uso». 2. Alla lettera f-bis) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 49/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "alla data del 30 giugno 2009» sono soppresse.