Art. 2 
 
        Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 49/2009 
 
    1. Alla lettera f) del comma 1 dell'art. 2 della legge  regionale
n.  49/2009  e  successive  modificazioni  ed   integrazioni,   prima
dell'ultimo periodo e' inserito il seguente: 
    «Nel caso dei mutamenti di destinazione d'uso di cui all'art.  3,
comma 1-bis, deve utilizzarsi il metodo dell'altezza media  ponderale
dei fronti fuori terra di  cui  all'art.  2,  comma  1,  lettera  f),
applicato alle  porzioni  di  costruzione  oggetto  di  mutamento  di
destinazione d'uso». 
    2. Alla lettera f-bis)  del  comma  1  dell'art.  2  della  legge
regionale n. 49/2009 e successive modificazioni ed  integrazioni,  le
parole: "alla data del 30 giugno 2009» sono soppresse.