Art. 3 Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 49/2009 1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 49/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Ove si tratti di condoni aventi ad oggetto soltanto alcune parti dell'edificio o dell'unita' immobiliare le relative volumetrie sono computate ai fini del calcolo della volumetria esistente ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f), ma, ai fini della determinazione dell'entita' dell'ampliamento volumetrico in concreto ammissibile, tale volumetria condonata deve essere sottratta dall'entita' dell'ampliamento volumetrico teorico previsto dagli articoli 3 e 4.».