Art. 3 
 
        Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 49/2009 
 
    1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 5 della legge  regionale
n. 49/2009 e successive modificazioni  ed  integrazioni,  il  secondo
periodo e' sostituito dal seguente: 
    «Ove si tratti di condoni aventi ad oggetto soltanto alcune parti
dell'edificio o dell'unita' immobiliare le relative  volumetrie  sono
computate ai fini del calcolo della  volumetria  esistente  ai  sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera f), ma, ai  fini  della  determinazione
dell'entita' dell'ampliamento volumetrico  in  concreto  ammissibile,
tale  volumetria  condonata  deve   essere   sottratta   dall'entita'
dell'ampliamento volumetrico teorico previsto dagli articoli 3 e 4.».