Art. 17 
 
Reviviscenza dei commi 5, 6, 8, 9 e 10 dell'articolo  6  della  legge
                  regionale 26 ottobre 1994, n. 35 
 
    1. A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge
regionale 4 novembre 2011, n. 12 (Scioglimento dell'Agenzia regionale
umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (A.R.U.S.I.A.) -
Abrogazione della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35), restano in
vigore i commi 5, 6, 8, 9 e 10 dell'articolo 6 della legge  regionale
26 ottobre  1994,  n.  35  (Riordino  delle  funzioni  amministrative
regionali in materia di agricoltura e foreste: scioglimento dell'Ente
di sviluppo agricolo in Umbria (E.S.A.U.) e istituzione  dell'Agenzia
regionale umbra  per  lo  sviluppo  e  l'innovazione  in  agricoltura
(A.R.U.S.I.A.)) nel seguente testo: 
    «5. Il fondo di previdenza  istituito  in  favore  del  personale
dell'E.S.A.U., disciplinato con atto n. 41 del 27 febbraio  1974  del
Commissario dell'ente e confermato con atto  n.  123  del  21  maggio
1984,  del  Consiglio  di  amministrazione  dell'Ente  medesimo,   e'
trasferito  alla  Regione,  secondo  le  risultanze   accertate   dal
Commissario. 
    6. La Giunta regionale ridetermina con proprio atto la disciplina
del fondo di cui al comma 5 nel rispetto dei  diritti  acquisiti  dai
dipendenti dell'E.S.A.U. alla luce della precedente disciplina. 
    8. L'indennita' di anzianita' prevista  a  favore  del  personale
dell'E.S.A.U. con deliberazione del Commissario straordinario  n.  49
del 24 aprile 1974 confermata  con  atto  n.  123  del  Consiglio  di
amministrazione dell'Ente stesso in data 21 maggio 1984, e' soppressa
dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
    9. A tutto il personale dell'E.S.A.U., transitato nel  ruolo  del
personale regionale, viene garantito il trattamento di fine  servizio
mediante l'iscrizione all'INPDAP - Gestione ex INADEL. 
    10. In attuazione della legge regionale 11 novembre 1983, n.  43,
il Commissario provvedera', nei confronti del personale dell'E.S.A.U.
che alla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge  risulti
titolare del trattamento  di  quiescenza  a  carico  dell'Ente,  alla
determinazione sia del maturato  secondo  la  normativa  vigente  per
l'Ente in materia di Trattamento di fine rapporto  (T.F.R.),  sia  di
quanto spettante in indennita' premio di servizio secondo la  vigente
disciplina INADEL. In sede di liquidazione della differenza tra i due
trattamenti, da avvenire entro 120 giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della presente  legge,  si  dovra'  tener  conto  anche  degli
importi delle anticipazioni a tale data percepite, ovvero  si  dovra'
procedere al loro recupero fino a concorrenza sulla quota  di  T.F.R.
spettante. La parte eccedente sara' recuperata sulla quota di  T.F.R.
dovuta, in applicazione dell'articolo  4  della  legge  regionale  11
novembre 1983, n. 43, alla  definitiva  cessazione  del  rapporto  di
lavoro.». 
    La presente legge e' dichiarata urgente  ai  sensi  dell'articolo
38, comma 1 dello Statuto regionale ed  entra  in  vigore  il  giorno
successivo a quello della sua pubblicazione. 
    La presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione. 
    E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Umbria. 
 
      Data a Perugia, 24 novembre 2011 
 
                               MARINI 
 
(Omissis).