Art. 17 Reviviscenza dei commi 5, 6, 8, 9 e 10 dell'articolo 6 della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 4 novembre 2011, n. 12 (Scioglimento dell'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (A.R.U.S.I.A.) - Abrogazione della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35), restano in vigore i commi 5, 6, 8, 9 e 10 dell'articolo 6 della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 (Riordino delle funzioni amministrative regionali in materia di agricoltura e foreste: scioglimento dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria (E.S.A.U.) e istituzione dell'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (A.R.U.S.I.A.)) nel seguente testo: «5. Il fondo di previdenza istituito in favore del personale dell'E.S.A.U., disciplinato con atto n. 41 del 27 febbraio 1974 del Commissario dell'ente e confermato con atto n. 123 del 21 maggio 1984, del Consiglio di amministrazione dell'Ente medesimo, e' trasferito alla Regione, secondo le risultanze accertate dal Commissario. 6. La Giunta regionale ridetermina con proprio atto la disciplina del fondo di cui al comma 5 nel rispetto dei diritti acquisiti dai dipendenti dell'E.S.A.U. alla luce della precedente disciplina. 8. L'indennita' di anzianita' prevista a favore del personale dell'E.S.A.U. con deliberazione del Commissario straordinario n. 49 del 24 aprile 1974 confermata con atto n. 123 del Consiglio di amministrazione dell'Ente stesso in data 21 maggio 1984, e' soppressa dalla data di entrata in vigore della presente legge. 9. A tutto il personale dell'E.S.A.U., transitato nel ruolo del personale regionale, viene garantito il trattamento di fine servizio mediante l'iscrizione all'INPDAP - Gestione ex INADEL. 10. In attuazione della legge regionale 11 novembre 1983, n. 43, il Commissario provvedera', nei confronti del personale dell'E.S.A.U. che alla data di entrata in vigore della presente legge risulti titolare del trattamento di quiescenza a carico dell'Ente, alla determinazione sia del maturato secondo la normativa vigente per l'Ente in materia di Trattamento di fine rapporto (T.F.R.), sia di quanto spettante in indennita' premio di servizio secondo la vigente disciplina INADEL. In sede di liquidazione della differenza tra i due trattamenti, da avvenire entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si dovra' tener conto anche degli importi delle anticipazioni a tale data percepite, ovvero si dovra' procedere al loro recupero fino a concorrenza sulla quota di T.F.R. spettante. La parte eccedente sara' recuperata sulla quota di T.F.R. dovuta, in applicazione dell'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 1983, n. 43, alla definitiva cessazione del rapporto di lavoro.». La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria. Data a Perugia, 24 novembre 2011 MARINI (Omissis).