Art. 2 Copertura finanziaria 1. Per far fronte al disavanzo finanziario di cui all'articolo 1, determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 10, comma 4 della legge regionale di bilancio 31 marzo 2011, n. 5 (Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013), la Giunta regionale e' autorizzata ad assumere, in relazione all'effettivo fabbisogno di cassa, mutui o prestiti obbligazionari, fino all'importo complessivo di euro 262.955.532.96, per una durata massima di anni trenta a decorrere dal 2011 e con onere massimo di ammortamento di euro 150.000,00 per l'anno 2011 e di euro 21.550.000,00 dal 2012 in poi. 2. All'onere conseguente del comma 1, si fa fronte con quota degli stanziamenti previsti nelle UPB 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio 2011 e successivi, del bilancio pluriennale 2011-2013. 3. Per gli effetti di cui all'articolo 10, primo comma della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario), nonche' del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, il mutuo o prestito di cui al comma 1, e' diretto al finanziamento delle spese indicate nella Tabella F) allegata alla presente legge.