Art. 2 
 
                        Copertura finanziaria 
 
    1. Per far fronte al disavanzo finanziario di cui all'articolo 1,
determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati ai sensi
dell'articolo 10, comma 4 della legge regionale di bilancio 31  marzo
2011,  n.  5  (Bilancio  di  previsione   annuale   per   l'esercizio
finanziario  2011  e  bilancio  pluriennale  2011-2013),  la   Giunta
regionale e' autorizzata  ad  assumere,  in  relazione  all'effettivo
fabbisogno  di  cassa,  mutui   o   prestiti   obbligazionari,   fino
all'importo  complessivo  di  euro  262.955.532.96,  per  una  durata
massima di anni trenta a decorrere dal 2011 e con  onere  massimo  di
ammortamento  di  euro  150.000,00  per  l'anno  2011   e   di   euro
21.550.000,00 dal 2012 in poi. 
    2. All'onere conseguente del comma 1,  si  fa  fronte  con  quota
degli  stanziamenti  previsti  nelle  UPB  15.1.003  e  15.3.002  del
bilancio 2011 e successivi, del bilancio pluriennale 2011-2013. 
    3. Per gli effetti di cui  all'articolo  10,  primo  comma  della
legge  16  maggio  1970,  n.  281   (Provvedimenti   finanziari   per
l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario), nonche' del  decreto
legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il  contenimento
della spesa pubblica), convertito in legge, con modificazioni,  dalla
legge 30 luglio 2004, n. 191, il mutuo o prestito di cui al comma  1,
e' diretto al finanziamento delle spese  indicate  nella  Tabella  F)
allegata alla presente legge.