Art. 5 
 
                       Variazioni di bilancio 
 
    1. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2011 e al
bilancio pluriennale 2011-2013 sono apportate le  variazioni  di  cui
alle Tabelle A) e B) allegate alla presente legge. 
    2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1 e  delle  somme
reiscritte ai sensi dell'articolo 3, sono rinnovate le autorizzazioni
di spesa negli importi e per gli  interventi  di  cui  alle  relative
leggi regionali o statali.