Art. 5 Variazioni di bilancio 1. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2011 e al bilancio pluriennale 2011-2013 sono apportate le variazioni di cui alle Tabelle A) e B) allegate alla presente legge. 2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1 e delle somme reiscritte ai sensi dell'articolo 3, sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle relative leggi regionali o statali.