Art. 7 
 
Modificazione ed integrazione alla legge regionale 23 dicembre  2008,
                                n. 26 
 
    1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale  23  dicembre
2008, n.  26  (Istituzione  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive (IRAP)) e' sostituito dal seguente: 
    «3. Fino alla sottoscrizione di apposito  atto  convenzionale  di
cui all'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 6  maggio  2011,
n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle  regioni
a statuto ordinario e delle province, nonche' di  determinazione  dei
costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), tra  Regione,
Ministero dell'Economia e delle Finanze e Agenzia delle  Entrate,  le
attivita' di gestione e di  riscossione  dell'IRAP  proseguono  nelle
forme e nei modi previsti dal d.lgs. 446/1997.». 
    2. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 26/2008 e' aggiunto
il seguente: 
    «3-bis.  Le  attivita'   di   controllo,   di   rettifica   della
dichiarazione, di accertamento e di contenzioso dell'IRAP,  ai  sensi
dell'articolo  10,  comma  4  del   d.lgs.   68/2011,   sono   svolte
dall'Agenzia delle Entrate previa stipula  di  apposita  convenzione.
Fino alla stipula della predetta convenzione le attivita' di  cui  al
primo periodo proseguono nelle forme e nei modi previsti  dal  d.lgs.
446/1997.».