Art. 7 Modificazione ed integrazione alla legge regionale 23 dicembre 2008, n. 26 1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 26 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)) e' sostituito dal seguente: «3. Fino alla sottoscrizione di apposito atto convenzionale di cui all'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), tra Regione, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate, le attivita' di gestione e di riscossione dell'IRAP proseguono nelle forme e nei modi previsti dal d.lgs. 446/1997.». 2. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 26/2008 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Le attivita' di controllo, di rettifica della dichiarazione, di accertamento e di contenzioso dell'IRAP, ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del d.lgs. 68/2011, sono svolte dall'Agenzia delle Entrate previa stipula di apposita convenzione. Fino alla stipula della predetta convenzione le attivita' di cui al primo periodo proseguono nelle forme e nei modi previsti dal d.lgs. 446/1997.».