Art. 8 Modificazioni alla legge regionale 30 marzo 2011, n. 3 1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013 - Legge finanziaria 2011), le parole: «la somma di euro 2.000.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «la somma di euro 3.000.000,00». 2. Alla Tabella C) della l.r. 3/2011, relativa a stanziamenti in relazione a disposizioni di legge di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria, sono apportate le modifiche di cui alla Tabella G) allegata alla presente legge. 3. Alla Tabella D) della l.r. 3/2011, relativa a importi da iscrivere in bilancio in relazione ad autorizzazioni di spese a carattere pluriennale, sono apportate le modifiche di cui alla Tabella H) allegata alla presente legge.