Art. 8 
 
       Modificazioni alla legge regionale 30 marzo 2011, n. 3 
 
    1. Al comma 1 dell'articolo 6  della  legge  regionale  30  marzo
2011, n. 3 (Disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale  di
previsione  2011  e  del  bilancio  pluriennale  2011-2013  -   Legge
finanziaria 2011), le parole: «la somma di  euro  2.000.000,00»  sono
sostituite dalle seguenti: «la somma di euro 3.000.000,00». 
    2. Alla Tabella C) della l.r. 3/2011, relativa a stanziamenti  in
relazione  a  disposizioni  di  legge  di  spesa  permanente  la  cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria, sono apportate le
modifiche di cui alla Tabella G) allegata alla presente legge. 
    3. Alla Tabella D) della  l.r.  3/2011,  relativa  a  importi  da
iscrivere in bilancio in  relazione  ad  autorizzazioni  di  spese  a
carattere pluriennale,  sono  apportate  le  modifiche  di  cui  alla
Tabella H) allegata alla presente legge.