Art. 9 Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 1. All'articolo 4 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese) sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni: a) alla rubrica, dopo la parola: «commercio» sono inserite le seguenti: «e dell'artigianato»; b) al comma 1, dopo le parole: «e dei servizi)» sono inserire le seguenti: «e delle imprese di cui all'articolo 1 della legge regionale 12 marzo 1990, n. 5 (Testo unico dell'artigianato), ovvero le imprese di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato)»; c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Per gli interventi di cui al comma 1 e' autorizzata per l'anno 2011, in termini di competenza e di cassa, la spesa complessiva di euro 135.000,00 con la seguente imputazione: a) euro 100.000,00 alla unita' previsionale di base 08.1.012 denominata "Interventi in favore del commercio" (cap. 5732 n.i.); b) euro 35.000,00 alla unita' previsionale di base 08.1.009 denominata "Interventi nei settori dell'artigianato e della cooperazione" (cap. 5524 n.i.).»; d) al comma 4 dopo il numero: «(6080)» sono inserite le seguenti parole: «e di euro 35.000,00 dall'unita' previsionale di base 16.1.002 (cap. 6100)». 2. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 4/2011, le parole: «i soggetti passivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «per il settore privato i soggetti passivi di cui all'articolo 3». 3. Al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 4/2011, il numero: «450.000,00» e' sostituito dal seguente: «537.000,00». 4. Al comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 4/2011, il numero: «170.000,00» e' sostituito dal seguente: «250.493,00».