Art. 9 
 
Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 30 marzo 2011,  n.
                                  4 
 
    1. All'articolo 4 della legge  regionale  30  marzo  2011,  n.  4
(Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in  materia  di
entrate e di  spese)  sono  apportate  le  seguenti  modificazioni  e
integrazioni: 
      a) alla rubrica, dopo la parola: «commercio» sono  inserite  le
seguenti: «e dell'artigianato»; 
      b) al comma 1, dopo le parole: «e dei servizi)»  sono  inserire
le seguenti: «e delle imprese  di  cui  all'articolo  1  della  legge
regionale 12 marzo 1990, n. 5 (Testo unico dell'artigianato),  ovvero
le imprese di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto  1985,  n.  443
(Legge-quadro per l'artigianato)»; 
      c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3. Per gli interventi di cui al comma 1 e'  autorizzata  per
l'anno  2011,  in  termini  di  competenza  e  di  cassa,  la   spesa
complessiva di euro 135.000,00 con la seguente imputazione: 
          a)  euro  100.000,00  alla  unita'  previsionale  di   base
08.1.012 denominata "Interventi in favore del commercio"  (cap.  5732
n.i.); 
          b) euro 35.000,00 alla unita' previsionale di base 08.1.009
denominata  "Interventi  nei   settori   dell'artigianato   e   della
cooperazione" (cap. 5524 n.i.).»; 
      d) al comma  4  dopo  il  numero:  «(6080)»  sono  inserite  le
seguenti parole: «e di euro  35.000,00  dall'unita'  previsionale  di
base 16.1.002 (cap. 6100)». 
    2. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 4/2011,  le  parole:  «i
soggetti passivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e
d)» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «per  il  settore  privato  i
soggetti passivi di cui all'articolo 3». 
    3. Al comma 2 dell'articolo 10  della  l.r.  4/2011,  il  numero:
«450.000,00» e' sostituito dal seguente: «537.000,00». 
    4. Al comma 3 dell'articolo 11  della  l.r.  4/2011,  il  numero:
«170.000,00» e' sostituito dal seguente: «250.493,00».