Art. 2 
 
          Versamento cumulativo della tassa automobilistica 
     per le imprese concedenti veicoli in locazione finanziaria 
 
    1. In attuazione dell'art. 7, comma  1,  della  legge  23  luglio
2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e  l'internazionalizzazione
delle imprese, nonche' in materia di energia), le imprese  concedenti
veicoli in locazione finanziaria, di cui risultano  proprietarie  dal
pubblico  registro  automobilistico  ai   sensi   dell'art.   5   del
decreto-legge  30  dicembre  1982,  n.   953   (misure   in   materia
tributaria), convertito con modificazioni  dalla  legge  28  febbraio
1983,  n.  53,  possono  corrispondere   cumulativamente   la   tassa
automobilistica con le modalita'  operative  stabilite  dalla  giunta
regionale.  L'utilizzatore  e'  tenuto,  in  solido   con   l'impresa
concedente, al regolare assolvimento della tassa automobilistica  per
il veicolo  oggetto  di  locazione  finanziaria  per  la  durata  del
relativo contratto ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge n. 953  del
1982 convertito dalla legge n. 53 del 1983.