Art. 3 
 
            Modifiche alla legge regionale n. 30 del 2003 
        in materia di pagamento rateale dei tributi regionali 
 
    1. All'art. 5 della legge  regionale  22  dicembre  2003,  n.  30
(disposizioni in materia di  tributi  regionali)  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) al comma 2 la  parola  «mensile»  e'  soppressa  e  le  parole
«trenta rate mensili» sono  sostituite  dalle  seguenti  «dieci  rate
trimestrali»; 
    b) al comma 3 le parole «del rateo mensile» sono sostituite dalle
seguenti «di una rata»; 
    c) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
    «5-bis. La giunta regionale, con propria deliberazione, determina
l'importo minimo delle rate, i  casi  in  cui,  in  deroga  a  quanto
previsto dal comma 2, la rateizzazione e' concessa su  base  mensile,
nonche' ogni  altro  aspetto  relativo  all'attuazione  del  presente
articolo.».