Art. 3 Modifiche alla legge regionale n. 30 del 2003 in materia di pagamento rateale dei tributi regionali 1. All'art. 5 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 30 (disposizioni in materia di tributi regionali) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 la parola «mensile» e' soppressa e le parole «trenta rate mensili» sono sostituite dalle seguenti «dieci rate trimestrali»; b) al comma 3 le parole «del rateo mensile» sono sostituite dalle seguenti «di una rata»; c) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. La giunta regionale, con propria deliberazione, determina l'importo minimo delle rate, i casi in cui, in deroga a quanto previsto dal comma 2, la rateizzazione e' concessa su base mensile, nonche' ogni altro aspetto relativo all'attuazione del presente articolo.».