Art. 4 
 
                    Accertamento delle violazioni 
                 in materia di tassa automobilistica 
 
    1. L'accertamento dell'omesso, insufficiente o tardivo versamento
della tassa automobilistica e  l'irrogazione  delle  sanzioni  e  dei
relativi  accessori  sono  effettuati  in  via   ordinaria   mediante
iscrizione a ruolo coattivo, reso esecutivo entro il termine  di  cui
all'art.  5  del  decreto-legge  n.  953  del  1982,  convertito  con
modificazioni dalla legge n. 53 del 1983, con le  modalita'  previste
dal titolo I, capo II, e dal titolo II  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602  (disposizioni  sulla
riscossione delle imposte sul reddito).