Art. 4 Accertamento delle violazioni in materia di tassa automobilistica 1. L'accertamento dell'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori sono effettuati in via ordinaria mediante iscrizione a ruolo coattivo, reso esecutivo entro il termine di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 953 del 1982, convertito con modificazioni dalla legge n. 53 del 1983, con le modalita' previste dal titolo I, capo II, e dal titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito).