Art. 5 
 
                     Estinzione del contenzioso 
 
    1. Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla
riscossione dei crediti in essere alla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge relativi ai  tributi  regionali,  comprensivi  o
costituiti  solo  da  sanzioni  amministrative  o  interessi  qualora
l'ammontare dovuto, per ciascun  credito,  non  superi  l'importo  di
16,53 euro. 
    2. Se l'importo del credito supera il limite previsto al comma 1,
si  procede  all'accertamento,  all'iscrizione   a   ruolo   e   alla
riscossione per l'intero ammontare. 
    3. La disposizione di cui al comma 1 non si  applica  qualora  il
credito  tributario,  comprensivo  o  costituito  solo  da   sanzioni
amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno
un biennio, degli obblighi  di  versamento  concernenti  il  medesimo
tributo.