Art. 6 
 
Conferma delle aliquote previste dall'art. 2 della legge regionale n.
                             19 del 2006 
 
    1. Le aliquote dell'addizionale regionale all'imposta sui redditi
delle persone fisiche previste dall'art. 2 della legge  regionale  20
dicembre 2006,  n.  19  (disposizioni  in  materia  tributaria)  sono
confermate per l'anno  d'imposta  2012  e  successivi  fino  a  nuova
disposizione legislativa regionale, salva la  compatibilita'  con  le
disposizioni statali in materia.