Art. 6 Conferma delle aliquote previste dall'art. 2 della legge regionale n. 19 del 2006 1. Le aliquote dell'addizionale regionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dall'art. 2 della legge regionale 20 dicembre 2006, n. 19 (disposizioni in materia tributaria) sono confermate per l'anno d'imposta 2012 e successivi fino a nuova disposizione legislativa regionale, salva la compatibilita' con le disposizioni statali in materia.