Art. 11 
 
                    Applicazione agli enti locali 
 
    1. La Regione promuove e monitora l'applicazione da  parte  degli
enti locali dei principi di cui al presente Titolo. 
    2. In relazione all'applicazione della presente legge, la Regione
esercita le proprie prerogative  in  materia  di  potere  sostitutivo
secondo quanto stabilito all'art. 30 della legge regionale  24  marzo
2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo  regionale  e  locale.
Unione   europea   e   relazioni   internazionali.   Innovazione    e
semplificazione. Rapporti con l'Universita').