Art. 12 
 
                     Norme di prima applicazione 
 
    1. In sede di prima applicazione della presente legge, e comunque
entro  sessanta  giorni  dalla  sua  entrata  in  vigore,  la  Giunta
regionale provvede all'istituzione del Tavolo permanente e del Nucleo
tecnico, previsti dall'art. 4. 
    2. La Giunta regionale, tenuto conto delle  indicazioni  espresse
dal Tavolo permanente, individua gli ambiti prioritari oggetto  degli
interventi di semplificazione. 
    3. Costituiscono ambiti prioritari di intervento,  ai  sensi  del
comma 2: 
      a) l'applicazione degli istituti  di  semplificazione  relativi
alla  disciplina  statale  della  conferenza   di   servizi   e   del
silenzio-assenso, con la conseguente revisione delle norme  regionali
eventualmente incompatibili; 
      b)  la  misurazione  e  le  misure  di  riduzione  degli  oneri
amministrativi  informativi  per  le  imprese,  in  raccordo  con  le
iniziative svolte a livello statale in attuazione del  piano  per  la
riduzione degli oneri amministrativi, applicando per  la  misurazione
degli oneri  amministrativi  (MOA)  il  Modello  dei  costi  standard
definito dalla Comunicazione COM/2007/23 della  Commissione  europea,
del 24  gennaio  2007,  concernente  il  programma  d'azione  per  la
riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione europea. 
    4. Agli interventi individuati ai sensi del comma 2, si applicano
le disposizioni di cui al presente Titolo. 
    5. Ulteriori obiettivi  prioritari  potranno  essere  individuati
sulla base degli accordi di cui all'art. 2. 
    6. La prima sessione per la semplificazione, di cui  all'art.  5,
e' svolta entro il primo semestre 2012. 
    La presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione. 
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. 
 
      Bologna, 7 dicembre 2011 
 
                            VASCO ERRANI 
 
(Omissis)