Art. 2 Misure per la semplificazione dei procedimenti interni al sistema della Regione e degli enti locali 1. La Regione e gli enti locali assumono, quale obiettivo prioritario della propria azione di governo, la realizzazione dei principi enunciati all'art. 1, per conseguire effettivi livelli di semplificazione dell'attivita' amministrativa. 2. La Regione, gli enti locali e le altre pubbliche amministrazioni interessate sottoscrivono accordi volti a sviluppare specifiche azioni di semplificazione coerenti con le finalita' di cui al comma 1. 3. La Regione promuove la divulgazione delle migliori prassi amministrative e organizzative. A tal fine, il Nucleo tecnico per la semplificazione delle norme e delle procedure, previsto dall'art. 4, propone alla Giunta regionale l'emanazione di apposite raccomandazioni tecniche.