Art. 2 
 
Misure per la semplificazione dei  procedimenti  interni  al  sistema
                  della Regione e degli enti locali 
 
    1. La  Regione  e  gli  enti  locali  assumono,  quale  obiettivo
prioritario della propria azione di  governo,  la  realizzazione  dei
principi enunciati all'art. 1, per conseguire  effettivi  livelli  di
semplificazione dell'attivita' amministrativa. 
    2.  La  Regione,  gli  enti   locali   e   le   altre   pubbliche
amministrazioni interessate sottoscrivono accordi volti a  sviluppare
specifiche azioni di semplificazione coerenti con le finalita' di cui
al comma 1. 
    3. La Regione promuove  la  divulgazione  delle  migliori  prassi
amministrative e organizzative. A tal fine, il Nucleo tecnico per  la
semplificazione delle norme e delle procedure, previsto dall'art.  4,
propone   alla   Giunta   regionale    l'emanazione    di    apposite
raccomandazioni tecniche.