Art. 3 
 
          Analisi e valutazione permanente dei procedimenti 
 
    1. La Giunta regionale mediante azioni condivise con le autonomie
locali e con le altre pubbliche  amministrazioni  del  territorio  e,
qualora necessario, previo accordo  con  le  amministrazioni  statali
decentrate competenti, realizza un sistema di analisi  e  valutazione
permanente (AVP) dei procedimenti che  interessano  l'amministrazione
regionale e la  complessiva  azione  amministrativa  sul  territorio,
utilizzando  in  primo  luogo  gli  strumenti  di  valutazione  e  di
misurazione individuati dalla presente legge. 
    2. L'analisi e valutazione  permanente  dei  procedimenti  ha  lo
scopo di individuare: 
      a) le tipologie  di  procedimenti  che  determinano  un  carico
ingiustificato di oneri organizzativi e gestionali  per  cittadini  e
imprese,  attraverso  l'utilizzo  delle  piu'  idonee   tecniche   di
misurazione; 
      b) le tipologie di procedimenti, anche interni,  nei  quali  si
riscontra con maggiore frequenza ed intensita'  il  mancato  rispetto
dei termini di conclusione; 
      c) i procedimenti di grande rilievo sul  territorio  regionale,
in  relazione  all'esistenza  di  condizioni   ostative   alla   loro
conclusione; 
      d) il grado di reale efficacia  delle  conferenze  di  servizi,
rispetto agli obiettivi a cui esse sono preordinate; 
      e) i casi nei quali le amministrazioni  pubbliche  regionali  e
locali   manifestano   carenze   ed   inadeguatezze    organizzative,
finanziarie e funzionali che ostacolano il corretto  svolgimento  dei
compiti loro attribuiti; 
      f) le connessioni procedimentali tra le competenze regionali  e
locali e le competenze dell'amministrazione  statale  decentrata,  al
fine di un loro miglioramento; 
      g) le soluzioni tecnologico-informatiche atte a  rafforzare  il
piu'   possibile   l'interoperabilita'    tra    amministrazioni    e
l'interconnessione tra i procedimenti.