Art. 3 Analisi e valutazione permanente dei procedimenti 1. La Giunta regionale mediante azioni condivise con le autonomie locali e con le altre pubbliche amministrazioni del territorio e, qualora necessario, previo accordo con le amministrazioni statali decentrate competenti, realizza un sistema di analisi e valutazione permanente (AVP) dei procedimenti che interessano l'amministrazione regionale e la complessiva azione amministrativa sul territorio, utilizzando in primo luogo gli strumenti di valutazione e di misurazione individuati dalla presente legge. 2. L'analisi e valutazione permanente dei procedimenti ha lo scopo di individuare: a) le tipologie di procedimenti che determinano un carico ingiustificato di oneri organizzativi e gestionali per cittadini e imprese, attraverso l'utilizzo delle piu' idonee tecniche di misurazione; b) le tipologie di procedimenti, anche interni, nei quali si riscontra con maggiore frequenza ed intensita' il mancato rispetto dei termini di conclusione; c) i procedimenti di grande rilievo sul territorio regionale, in relazione all'esistenza di condizioni ostative alla loro conclusione; d) il grado di reale efficacia delle conferenze di servizi, rispetto agli obiettivi a cui esse sono preordinate; e) i casi nei quali le amministrazioni pubbliche regionali e locali manifestano carenze ed inadeguatezze organizzative, finanziarie e funzionali che ostacolano il corretto svolgimento dei compiti loro attribuiti; f) le connessioni procedimentali tra le competenze regionali e locali e le competenze dell'amministrazione statale decentrata, al fine di un loro miglioramento; g) le soluzioni tecnologico-informatiche atte a rafforzare il piu' possibile l'interoperabilita' tra amministrazioni e l'interconnessione tra i procedimenti.