Art. 5 
 
                   Sessione per la semplificazione 
 
    1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, l'Assemblea legislativa
regionale si  riunisce  in  una  sessione  di  lavori  dedicata  alla
semplificazione, con l'obiettivo di: 
      a) esaminare gli esiti dell'attivita' di analisi e  valutazione
permanente di cui all'art. 3, comma 2; 
      b) valutare le proposte formulate  dal  Nucleo  tecnico  e  dal
Tavolo permanente; 
      c) adottare  le  eventuali  misure  legislative  che  risultino
necessarie. 
    2. La Giunta regionale e l'Assemblea legislativa, in  conformita'
alle rispettive attribuzioni statutarie, provvedono ad  adottare  gli
opportuni interventi, anche di natura organizzativa e gestionale, gli
atti ed i provvedimenti amministrativi  necessari  ovvero  specifiche
norme, anche di modifica di preesistenti discipline  legislative,  al
fine di dare seguito alle determinazioni assunte in sede di  sessione
annuale di semplificazione. 
    3. Specifiche misure di semplificazione connesse  alle  finalita'
di cui  alla  presente  legge  possono  essere  comunque  proposte  e
approvate anche nelle more dello svolgimento della sessione medesima.