Art. 6 
 
Certezza dei tempi di conclusione dei procedimenti, responsabilita' e
               trasparenza dell'azione amministrativa 
 
    1.  La  Regione  informa  la  propria  azione  amministrativa  al
principio di non  aggravamento  dei  procedimenti  amministrativi  di
propria competenza, assicurando la loro tempestiva conclusione, fermo
restando il perseguimento delle  prioritarie  esigenze  di  interesse
pubblico. A tal fine, trovano applicazione  le  disposizioni  di  cui
alla legge  7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi) in ordine alla certezza dei tempi di conclusione  dei
procedimenti. 
    2. Allo scopo  di  rendere  certi  i  tempi  di  conclusione  dei
procedimenti  amministrativi  di  propria  competenza,   la   Regione
persegue  altresi'  la  piena  applicazione   del   principio   della
responsabilita' amministrativa, adottando misure idonee  a  garantire
il  rispetto  dei   termini   prestabiliti   per   l'emanazione   del
provvedimento finale. La mancata  emanazione  del  provvedimento  nei
termini previsti e' elemento utile ai fini  della  valutazione  delle
responsabilita' dirigenziali, secondo quanto previsto dalla legge  n.
241 del 1990. 
    3. La Regione favorisce la diffusione  delle  modalita'  e  degli
strumenti, anche informatici, che consentono ai privati: 
      a) la piena accessibilita' ai dati ed alle  informazioni  utili
ai  fini  della  presentazione  delle   istanze   all'amministrazione
regionale e alle amministrazioni locali; 
      b)  la  piena   accessibilita'   allo   stato   dell'iter   dei
procedimenti amministrativi di loro specifico interesse, nel rispetto
delle disposizioni statali in tema di partecipazione al  procedimento
e diritto d'accesso. 
    4. Per conseguire gli obiettivi di cui al comma 3, la  Regione  e
gli enti locali curano la realizzazione di una banca dati informatica
dei procedimenti amministrativi di rispettiva competenza. 
    5. Nei procedimenti amministrativi soggetti al pagamento di oneri
istruttori a carico dell'interessato, gli accordi di cui all'art.  2,
comma  2,  prevedono  modalita'  volte  a  garantirne   la   parziale
restituzione, qualora il procedimento si concluda  oltre  il  termine
previsto e per fatto imputabile all'amministrazione.