Art. 7 
 
             Uniformita' delle procedure amministrative 
 
    1. In attuazione del principio di  armonizzazione  e  uniformita'
delle  procedure  amministrative,  la  Regione  e  gli  enti   locali
assicurano l'uniforme applicazione delle procedure amministrative  di
rispettiva  competenza   e   l'adozione   omogenea   della   connessa
modulistica. A tale scopo, sono  sottoscritti  accordi  per  regolare
specifici oggetti e superare problematiche applicative. 
    2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Giunta regionale, anche
in base alle indicazioni del  Tavolo  permanente,  adotta  specifiche
direttive. 
    3. Il Nucleo tecnico vigila in ordine alla piena applicazione, su
tutto il territorio regionale, delle direttive di cui al comma 2.