Art. 7 Uniformita' delle procedure amministrative 1. In attuazione del principio di armonizzazione e uniformita' delle procedure amministrative, la Regione e gli enti locali assicurano l'uniforme applicazione delle procedure amministrative di rispettiva competenza e l'adozione omogenea della connessa modulistica. A tale scopo, sono sottoscritti accordi per regolare specifici oggetti e superare problematiche applicative. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Giunta regionale, anche in base alle indicazioni del Tavolo permanente, adotta specifiche direttive. 3. Il Nucleo tecnico vigila in ordine alla piena applicazione, su tutto il territorio regionale, delle direttive di cui al comma 2.