Art. 8 
 
   Divieto di introduzione di oneri amministrativi non compensati 
 
    1. Allo scopo di rendere effettiva l'azione  di  riduzione  degli
oneri amministrativi gravanti sulle imprese e i cittadini, la Regione
persegue  la  piena  applicazione  del  principio  di   compensazione
prevedendo che  ad  ogni  nuovo  onere  introdotto  da  provvedimenti
normativi di propria  competenza  corrisponda  l'eliminazione  di  un
onere di valore equivalente.