Art. 9 Divieto di richiesta di documenti gia' in possesso delle pubbliche amministrazioni 1. Nei procedimenti amministrativi di competenza della Regione, non possono essere richiesti al soggetto proponente l'istanza atti, informazioni e documenti gia' in possesso dell'amministrazione regionale o direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. 2. Previo accordo con le amministrazioni locali, il divieto di cui al comma 1 opera anche nei confronti dei procedimenti amministrativi di loro competenza, tenuto conto della realizzazione della banca dati informatica dei procedimenti amministrativi di cui all'art. 6, comma 4.