Art. 9 
 
Divieto di richiesta di documenti gia' in  possesso  delle  pubbliche
                           amministrazioni 
 
    1. Nei procedimenti amministrativi di competenza  della  Regione,
non possono essere richiesti al soggetto proponente  l'istanza  atti,
informazioni  e  documenti  gia'  in  possesso   dell'amministrazione
regionale  o  direttamente   acquisibili   presso   altre   pubbliche
amministrazioni. 
    2. Previo accordo con le amministrazioni locali,  il  divieto  di
cui  al  comma  1  opera  anche  nei   confronti   dei   procedimenti
amministrativi di loro competenza, tenuto conto  della  realizzazione
della banca dati informatica dei procedimenti amministrativi  di  cui
all'art. 6, comma 4.