Art. 11 Snellimento dei procedimenti 1. Per il perseguimento di obiettivi di semplificazione e snellimento dei procedimenti di interesse dei soggetti che esercitano l'attivita' agricola, la Giunta regionale, con propria deliberazione, individua i procedimenti, di competenza della Regione, delle Province, delle Comunita' montane e delle Unioni di Comuni, ai sensi delle leggi regionali n. 15 del 1997 e n. 10 del 2008, per i quali e' ammessa la presentazione di istanze per il tramite dei CAA, di cui all'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge n. 7 marzo 2003, n. 38 ). Con la medesima deliberazione sono individuati, con riferimento ai singoli procedimenti, gli adempimenti istruttori che i CAA sono tenuti a svolgere e le condizioni cui devono attenersi. 2. Le amministrazioni competenti adottano il provvedimento finale entro il termine individuato per ciascun procedimento con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, che decorre dalla data di ricevimento dell'istanza istruita dai CAA. Decorso tale termine che, tenuto conto della sostenibilita' dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessita' del procedimento, non puo' comunque essere superiore a centottanta giorni, l'istanza si intende accolta. 3. La Giunta regionale definisce inoltre le modalita' di certificazione, da parte dei CAA, della data di inoltro dell'istanza all'amministrazione competente e dell'eventuale decorso dei termini di conclusione del procedimento. 4. Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dell'amministrazione regionale o delle altre amministrazioni individuate al comma 1.