Art. 11 
 
                    Snellimento dei procedimenti 
 
    1.  Per  il  perseguimento  di  obiettivi  di  semplificazione  e
snellimento dei procedimenti di interesse dei soggetti che esercitano
l'attivita' agricola, la Giunta regionale, con propria deliberazione,
individua  i  procedimenti,  di  competenza  della   Regione,   delle
Province, delle Comunita' montane e delle Unioni di Comuni, ai  sensi
delle leggi regionali n. 15 del 1997 e n. 10 del 2008, per i quali e'
ammessa la presentazione di istanze per il tramite dei  CAA,  di  cui
all'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.  99
(Disposizioni  in  materia  di  soggetti  e   attivita',   integrita'
aziendale e semplificazione amministrativa in  agricoltura,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge  n.  7
marzo 2003, n. 38 ). Con la medesima deliberazione sono  individuati,
con riferimento ai singoli procedimenti, gli  adempimenti  istruttori
che i  CAA  sono  tenuti  a  svolgere  e  le  condizioni  cui  devono
attenersi. 
    2. Le amministrazioni competenti adottano il provvedimento finale
entro  il  termine  individuato  per  ciascun  procedimento  con   la
deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1,  che  decorre
dalla data di ricevimento dell'istanza istruita dai CAA. Decorso tale
termine che, tenuto conto della sostenibilita'  dei  tempi  sotto  il
profilo  dell'organizzazione  amministrativa,  della   natura   degli
interessi pubblici tutelati  e  della  particolare  complessita'  del
procedimento,  non  puo'  comunque  essere  superiore  a  centottanta
giorni, l'istanza si intende accolta. 
    3.  La  Giunta  regionale  definisce  inoltre  le  modalita'   di
certificazione, da parte dei CAA, della data di inoltro  dell'istanza
all'amministrazione competente e dell'eventuale decorso  dei  termini
di conclusione del procedimento. 
    4. Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico  dell'amministrazione
regionale o delle altre amministrazioni individuate al comma 1.