Art. 12 Norma di semplificazione 1. Per il perseguimento di obiettivi generali di semplificazione amministrativa riguardanti istanze, procedure, richieste da parte di soggetti che esercitano l'attivita' agricola, la Giunta regionale, con propria deliberazione, individua i procedimenti per i quali e' ammessa la presentazione per il tramite delle organizzazioni professionali agricole di cui all'art. 14 della legge regionale n. 15 del 1997.