Art. 12 
 
                      Norma di semplificazione 
 
    1. Per il perseguimento di obiettivi generali di  semplificazione
amministrativa riguardanti istanze, procedure, richieste da parte  di
soggetti che esercitano l'attivita' agricola,  la  Giunta  regionale,
con propria deliberazione, individua i procedimenti per  i  quali  e'
ammessa  la  presentazione  per  il  tramite   delle   organizzazioni
professionali agricole di cui all'art. 14 della legge regionale n. 15
del 1997.