Art. 13 
 
    Disposizioni per la tracciabilita' dei rifiuti in agricoltura 
 
    1. I concessionari del servizio pubblico di gestione dei  rifiuti
urbani   sono   autorizzati   ad   avvalersi   delle   organizzazioni
professionali agricole previste all'art. 14 della legge regionale  n.
15 del 1997 o dei Consorzi fitosanitari provinciali di cui alla legge
regionale 22  maggio  1996,  n.  16  (Riorganizzazione  dei  Consorzi
fitosanitari provinciali. Modifiche alle leggi  regionali  28  luglio
1982, n. 34, e 7 febbraio 1992, n. 7), per gli  adempimenti  relativi
al trasporto dei rifiuti speciali derivanti dall'attivita'  agricola,
sulla base  di  una  convenzione  che  ne  disciplini  le  reciproche
obbligazioni e le modalita' con le quali l'agricoltore e'  ricompreso
nell'organizzazione del gestore del servizio pubblico. 
    2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Regione  emana  criteri
specifici tesi ad assicurare la tracciabilita' del rifiuto,  al  fine
di conseguire livelli piu'  elevati  di  tutela  ambientale  e  della
salute, che prevedano le  modalita'  di  accreditamento  dei  singoli
agricoltori,  nonche'  le  modalita'  di  conferimento   all'impianto
assegnato entro il termine previsto nella  comunicazione  al  gestore
del servizio.