Art. 13 Disposizioni per la tracciabilita' dei rifiuti in agricoltura 1. I concessionari del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani sono autorizzati ad avvalersi delle organizzazioni professionali agricole previste all'art. 14 della legge regionale n. 15 del 1997 o dei Consorzi fitosanitari provinciali di cui alla legge regionale 22 maggio 1996, n. 16 (Riorganizzazione dei Consorzi fitosanitari provinciali. Modifiche alle leggi regionali 28 luglio 1982, n. 34, e 7 febbraio 1992, n. 7), per gli adempimenti relativi al trasporto dei rifiuti speciali derivanti dall'attivita' agricola, sulla base di una convenzione che ne disciplini le reciproche obbligazioni e le modalita' con le quali l'agricoltore e' ricompreso nell'organizzazione del gestore del servizio pubblico. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Regione emana criteri specifici tesi ad assicurare la tracciabilita' del rifiuto, al fine di conseguire livelli piu' elevati di tutela ambientale e della salute, che prevedano le modalita' di accreditamento dei singoli agricoltori, nonche' le modalita' di conferimento all'impianto assegnato entro il termine previsto nella comunicazione al gestore del servizio.