Art. 14 Entrata in vigore del RUC, norme per il periodo transitorio e disposizioni applicative 1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorre un periodo transitorio non superiore a diciotto mesi, durante il quale l'archivio informatizzato di cui al Titolo I viene attivato ed implementato con le informazioni in possesso della Regione, delle Province, delle Comunita' montane, delle Unioni di Comuni e di AGREA, relativamente ai procedimenti di rispettiva competenza. 2. Previa adozione di appositi protocolli operativi, entro i successivi dodici mesi nel RUC verranno inseriti anche i controlli effettuati da ARPA e USL. 3. L'effettiva attivazione del RUC e dell'efficacia delle norme riferite all'utilizzazione delle informazioni ivi inserite ed eventuali disposizioni applicative sono stabilite con atto della Giunta regionale pubblicato nel Bollettino ufficiale telematico della Regione. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 12 dicembre 2011 ERRANI (Omissis)