Art. 14 
 
Entrata in vigore  del  RUC,  norme  per  il  periodo  transitorio  e
                      disposizioni applicative 
 
    1. A partire dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, decorre un periodo transitorio non superiore a diciotto  mesi,
durante il quale l'archivio informatizzato di cui al Titolo  I  viene
attivato ed  implementato  con  le  informazioni  in  possesso  della
Regione, delle Province, delle Comunita'  montane,  delle  Unioni  di
Comuni e  di  AGREA,  relativamente  ai  procedimenti  di  rispettiva
competenza. 
    2. Previa adozione di  appositi  protocolli  operativi,  entro  i
successivi dodici mesi nel RUC verranno inseriti  anche  i  controlli
effettuati da ARPA e USL. 
    3. L'effettiva attivazione del RUC e dell'efficacia  delle  norme
riferite  all'utilizzazione  delle  informazioni  ivi   inserite   ed
eventuali disposizioni applicative  sono  stabilite  con  atto  della
Giunta regionale pubblicato nel Bollettino ufficiale telematico della
Regione. 
    La presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione. 
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. 
 
      Bologna, 12 dicembre 2011 
 
                               ERRANI 
 
    (Omissis)