Art. 2 
 
         Istituzione del Registro unico dei controlli (RUC) 
 
    1. Per perseguire le  finalita'  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
lettera a), e' istituito il Registro unico dei controlli (RUC)  sulle
imprese agricole ed agroalimentari regionali, integrato  nel  Sistema
informativo agricolo regionale (SIAR), di cui all'art. 22 della legge
regionale 30 maggio 1997, n. 15 (Norme per l'esercizio delle funzioni
regionali  in  materia  di  agricoltura.  Abrogazione   della   legge
regionale 27 agosto 1983, n. 34) e nel Sistema  informativo  agricolo
nazionale (SIAN), ai sensi dell'art. 15 del  decreto  legislativo  30
aprile 1998, n. 173 (Disposizioni  in  materia  di  contenimento  dei
costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle  imprese
agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e  15,  della  legge  n.  27
dicembre 1997, n. 449 ).