Art. 2 Istituzione del Registro unico dei controlli (RUC) 1. Per perseguire le finalita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), e' istituito il Registro unico dei controlli (RUC) sulle imprese agricole ed agroalimentari regionali, integrato nel Sistema informativo agricolo regionale (SIAR), di cui all'art. 22 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della legge regionale 27 agosto 1983, n. 34) e nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge n. 27 dicembre 1997, n. 449 ).