Art. 4 
 
                 Amministrazioni pubbliche coinvolte 
 
    1.  Il  RUC  unico  dei  controlli  sulle  imprese  agricole   ed
agroalimentari regionali e' implementato con informazioni in possesso
della Regione, delle Province, delle Comunita' montane e delle Unioni
di Comuni che esercitano funzioni amministrative su  procedimenti  in
materia di agricoltura, ai sensi delle leggi regionali n. 15 del 1997
e 30 giugno  2008,  n.  10  (Misure  per  il  riordino  territoriale,
l'autoriforma  dell'amministrazione  e  la  razionalizzazione   delle
funzioni). 
    2. Il RUC e' altresi' alimentato con i dati forniti  dall'Agenzia
regionale per le erogazioni in  agricoltura  (AGREA)  in  esito  alle
funzioni di controllo delegate dall'Agenzia a soggetti  pubblici,  ai
sensi della legge  regionale  23  luglio  2001,  n.  21  (Istituzione
dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) ed in
applicazione della normativa comunitaria e  nazionale  sull'esercizio
delle funzioni degli organismi pagatori. 
    3. Oltre agli enti  individuati  ai  commi  1  e  2,  partecipano
attivamente all'implementazione del RUC l'Agenzia  regionale  per  la
prevenzione e l'ambiente (ARPA) di cui alla legge regionale 19 aprile
1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e  istituzione
dell'Agenzia  regionale  per  la  prevenzione  e  l'ambiente   (ARPA)
dell'Emilia-Romagna) ed i servizi  veterinari  delle  Aziende  unita'
sanitarie locali (USL), attraverso i diversi  uffici  articolati  sul
territorio regionale. 
    4. Ciascuna amministrazione  e'  responsabile  della  correttezza
delle operazioni di controllo eseguite e della corrispondenza  tra  i
dati e i documenti posseduti e quelli inseriti nel RUC.