Art. 4 Amministrazioni pubbliche coinvolte 1. Il RUC unico dei controlli sulle imprese agricole ed agroalimentari regionali e' implementato con informazioni in possesso della Regione, delle Province, delle Comunita' montane e delle Unioni di Comuni che esercitano funzioni amministrative su procedimenti in materia di agricoltura, ai sensi delle leggi regionali n. 15 del 1997 e 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni). 2. Il RUC e' altresi' alimentato con i dati forniti dall'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) in esito alle funzioni di controllo delegate dall'Agenzia a soggetti pubblici, ai sensi della legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) ed in applicazione della normativa comunitaria e nazionale sull'esercizio delle funzioni degli organismi pagatori. 3. Oltre agli enti individuati ai commi 1 e 2, partecipano attivamente all'implementazione del RUC l'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) di cui alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna) ed i servizi veterinari delle Aziende unita' sanitarie locali (USL), attraverso i diversi uffici articolati sul territorio regionale. 4. Ciascuna amministrazione e' responsabile della correttezza delle operazioni di controllo eseguite e della corrispondenza tra i dati e i documenti posseduti e quelli inseriti nel RUC.