Art. 5 
 
Definizione degli strumenti e delle modalita'  di  effettuazione  dei
                              controlli 
 
    1. La Regione promuove, in accordo con enti, aziende  ed  agenzie
indicate all'art. 4, l'elaborazione di schede  di  rilevazione  e  di
controllo e  procedure  di  verbalizzazione  condivise  su  tutto  il
territorio regionale, nonche' la definizione di standard e  modalita'
omogenee  di  effettuazione  delle  attivita'  di  verifica  tesi  al
superamento  di  inutili  ripetizioni  e  disciplinati  in   appositi
protocolli operativi, approvati dalla Giunta regionale.