Art. 5 Definizione degli strumenti e delle modalita' di effettuazione dei controlli 1. La Regione promuove, in accordo con enti, aziende ed agenzie indicate all'art. 4, l'elaborazione di schede di rilevazione e di controllo e procedure di verbalizzazione condivise su tutto il territorio regionale, nonche' la definizione di standard e modalita' omogenee di effettuazione delle attivita' di verifica tesi al superamento di inutili ripetizioni e disciplinati in appositi protocolli operativi, approvati dalla Giunta regionale.