Art. 6 
 
Efficacia ed utilizzo delle risultanze dei controlli inserite nel RUC 
 
    1. Le amministrazioni individuate all'art. 4  si  avvalgono,  nei
procedimenti di rispettiva competenza, delle risultanze dei controlli
riportate nel RUC. 
    2.  Al   fine   di   pianificare   le   proprie   attivita',   le
amministrazioni coinvolte consultano il RUC prima  dell'effettuazione
di ogni  controllo  in  loco  per  verificare  se  i  dati  riportati
soddisfano le esigenze connesse all'esercizio dei compiti  ispettivi,
di vigilanza e di verifica cui sono preposte, o  per  concertare,  se
gia' programmato, l'effettuazione di un  controllo  integrato,  ferma
restando la piena titolarita' delle amministrazioni medesime. 
    3. Gli esiti degli accertamenti registrati sono utilizzati  anche
per l'attivazione di  procedimenti  di  recupero  o  restituzione  di
aiuti, premi o erogazioni alle  imprese,  ai  sensi  della  normativa
comunitaria, nazionale e regionale vigente. 
    4. Resta ferma l'applicazione di specifiche normative di  settore
e delle disposizioni di cui alla legge regionale 28 aprile  1984,  n.
21 (Disciplina dell'applicazione  delle  sanzioni  amministrative  di
competenza  regionale)  e  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689
(Modifiche al sistema  penale)  per  attivita'  di  accertamento  cui
consegua l'applicazione di sanzioni amministrative.