Art. 7 
 
Accordi di collaborazione ed interscambio dati  con  altre  pubbliche
                           amministrazioni 
 
    1. Al fine di implementare il  RUC  con  ulteriori  dati  di  cui
all'art. 3, comma 4, la Regione promuove la sottoscrizione di accordi
di  collaborazione  ed   interscambio   con   altre   amministrazioni
pubbliche, in applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo
7  marzo  2005,  n.  82  (Codice  dell'amministrazione  digitale)   e
successive modifiche.