Art. 7 Accordi di collaborazione ed interscambio dati con altre pubbliche amministrazioni 1. Al fine di implementare il RUC con ulteriori dati di cui all'art. 3, comma 4, la Regione promuove la sottoscrizione di accordi di collaborazione ed interscambio con altre amministrazioni pubbliche, in applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e successive modifiche.